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Si possono stendere i panni in condominio avendo l'accortezza di averli ben strizzati prima, così da non creare gocciolamento, altrimenti si rischia il reato di molestia. (di Anna Nicola Spesso)
Ci si domanda se certi panni stesi su un balcone di condominio che vediamo mentre passiamo per la strada siano leciti. La risposta a questo interrogativo è complessa. Il gocciolio In primo luogo, non sussiste alcun titolo che si esprima in termine di servitù del “gocciolio”. E infatti la Suprema Corte ha osservato che la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali e purché non vi sia il cosiddetto “gocciolio” (si vedano le sentenze 6129/2017 e 8223/2018 ).

Ci si può porre il dubbio che queste fattispecie rientrino nella casistica delle immissioni prevista dall'articolo 844 del Codice civile.
Ed infatti questa disposizione prevede che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di calore, le esalazioni e i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino…». Il Supremo Collegio, con la decisione 14547/2012 , ha evidenziato che, quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il relativo gocciolio, esercita un'azione per eliminare una «servitù», cioè eliminare il diritto dell’altro condomino di stendere (e quindi far sgocciolare) i panni. Entra in scena il Codice penale.
Così ancora si può ipotizzare il reato di molestia, come affermato dal Tribunale di Bari con la sentenza del 3 ottobre 2017 secondo la quale integra questa fattispecie di reato il comportamento del condomino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorinio dei panni intrisi d'acqua, si tratta, infatti, di una condotta valida a disturbare la quiete e ad ingenerare stati nervosi nel vicino di casa.

La condotta in esame - stendere panni gocciolanti - può anche qualificarsi come reato in base a un altro articolo, il 674, del Codice penale, dedicato al «getto pericoloso di cose»: «Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro». Per qualificarlo in termini penali l'atteggiamento deve essere continuativo e reiterato.
Il danno al decoro architettonico La conclusione che si può raggiungere è che si possono stendere i panni avendo l'accortezza di averli ben strizzati prima, così da non creare gocciolamento. Inoltre si rende necessario operare in un ambito che non leda il decoro architettonico, quindi ad esempio in cortile, non sulla facciata principale del palazzo ma magari sul fronte laterale o interno: se i panni venissero stesi ogni giorno o quasi, qualcuno potrebbe rilevare proprio una lesione del decoro architettonico, come accade per certe tende da sole poco inserite esteticamente nel contesto di alcuni fabbricati.